Statuto
dell’Associazione di Promozione Sociale
“YOGALAB-LABORATORIO DI YOGA A.P.S.”
Titolo
I Costituzione, Finalità, Durata
Art.
1 Art. 1 Denominazione e Sede
È
costituita con sede in Torino (TO) via Beinasco n. 30 un’Associazione
di Promozione Sociale, che assume la denominazione di
“YogaLab-Laboratorio
di Yoga a.p.s.”
Il
cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica
statutaria.
Art.
2 Finalità
L'Associazione
è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base
del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118
della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera
con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per
consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso
l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione
sociale, miglioramento della qualità della vita,
anche
al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono,
anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i
livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale,
favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della
persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione
lavorativa. A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei
propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di
interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto, in
forma di produzione o scambio di beni e servizi.
L'associazione
si propone in particolare:
- di promuovere, divulgare, diffondere la disciplina, la cultura e la pratica dello Yoga in tutte le sue espressioni e di tutte le attività che possono agire sul benessere psico-fisico ed energetico dell'individuo con ogni mezzo consentito;
- la divulgazione della conoscenza dei fondamenti del benessere psicofisico e spirituale al fine di promuovere la consapevole gestione della salute offrendo una visione critica ed integrata dei diversi mezzi disponibili;
- la sensibilizzazione della promozione dei rapporti umani attraverso l’educazione alla socialità, alla buona comunicazione o alla non violenza per una cultura basata sulla tolleranza e la pace tra i popoli;
- la sollecitazione dell’educazione ambientale per promuovere la consapevolezza dell’appartenenza dell’essere umano alla terra e all’universo e contribuire a un impiego razionale ed efficiente delle risorse naturali disponibili, per il superamento degli squilibri economici sociali, la riduzione degli agenti inquinanti anche agevolando la transizione verso forme di turismo responsabile;
- contribuire ad innalzare la qualificazione professionale degli insegnanti di yoga promuovendo l’aggiornamento e la formazione continua.
L’Associazione
non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione
sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche
o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento
e controllo dei suddetti enti.
L'associazione,
in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e
seguenti del Codice Civile.
Art.
3 Durata
La
durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta
solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come
previsto dall’art. 27 del presente statuto.
Titolo
II Attività esercitate
Art.
4 Le attività dell'Associazione
L'Associazione
esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto
dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto:
- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi.
Art.
5 Attività di interesse generale
Per
il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita
e organizza in via principale e in modo prevalente attività di
interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto
legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare,
esercita e organizza le seguenti attività:
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Attività
che potranno realizzarsi anche attraverso l’organizzazione di:
- corsi, seminari, workshop, conferenze, viaggi, ricerche interdisciplinari inerenti allo yoga nelle sue molteplice espressioni e a tutte le discipline similari legate al benessere psicofisico ed energetico e tutte le nuove discipline rientranti nelle professioni non regolamentate come da legge 4/2013, in Italia e all’estero;
- attività editoriali con pubblicazione di materiale didattico, informatico e divulgativo, atti di convegni dei corsi o seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- corsi, seminari, conferenze, momenti di confronto per le donne in tutte le fasi della loro vita (adolescenza, gravidanza, post-gravidanza, menopausa);
e
avendo particolare riguardo a:
- promuovere il benessere psicofisico per le donne in tutte le fasi della loro vita (adolescenza, gravidanza, post-gravidanza, menopausa), con particolare attenzione al parto attivo e alla rieducazione perineale;
- l’istituzione di corsi teorico-pratici, di formazione, di approfondimento, percorsi didattici, seminari, conferenze, per la diffusione dello Yoga e discipline affini;
- l’attivazione di progetti in campo sociale, in collaborazione con scuole ed università, centri socio-educativi, centri di riabilitazione, centri per anziani ed altri istituti ed enti pubblici o privati che promuovono lo sviluppo sociale, culturale ed etico-spirituale;
- la collaborazione con altre associazioni ed enti promotori, aventi finalità simili e compatibili con gli scopi dell’associazione;
- promozione, sostegno ed attuazione della diffusione delle nozioni e delle tecniche Yoga, attraverso l'organizzazione di corsi, conferenze, dibattiti, pubblicazioni, ricerche scientifiche, congressi e quanto possa essere utile a tale scopo;
- promuovere l'attualità del messaggio di cui è portatore lo Yoga attraverso il confronto con la cultura occidentale, attraverso l'organizzazione di conferenze, seminari, workshop, ricerche interdisciplinari, pratiche di riflessione sul sé psicomotorio, affettivo ed emozionale;
- patrocinare, regolamentare e organizzare corsi di formazione per insegnanti di Yoga e corsi di aggiornamento per coloro che svolgono già l’attività di insegnanti di yoga;
- attuazione di concerto con le associazioni similari italiane e anche straniere dei programmi di formazione, di aggiornamento e specializzazione per insegnanti di yoga;
- raccogliere documentazione e dati scientifici sullo Yoga e sull’utilità dello stesso in relazione al benessere psicofisico dei soggetti.
Tali
attività possono essere svolte anche tramite la produzione di
servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali,
propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con
soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai
familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni
affiliate al medesimo Ente cui l'associazione è affiliata e ai loro
soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
Art.
6 Attività complementari
e
attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di
interesse generale
Per
il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione, in
quanto affiliata ad un Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo
3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto
nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono
riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo
strettamente complementare all'attività di interesse generale:
-
la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro
familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività
istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici secondo quanto
previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui
tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste
dall’art.85 del decreto legislativo 117/2017;
-la
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di
particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento
delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si
svolgono, alle condizioni previste dall’art. 70 del decreto
legislativo 117/2017 .
Per
il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione inoltre,
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive
modificazioni, esercita e organizza attività secondarie e
strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui
all'art.5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti
dalla
normativa
vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e
strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni
altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi
associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle
disposizioni legislative vigenti.
L'individuazione
delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio
direttivo dell'associazione.
Art.
7 Attività di raccolta fondi
Al
fine di finanziare le proprie attività di interesse generale,
l’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi,
secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo
117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi
di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
L'attività
di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche
mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori,
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche
mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o
erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse
proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i
sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla
normativa vigente.
Art.
8 Gestione delle attività organizzate
Per
la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul
territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di
associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi,
per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può
collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di
lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare
con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o
aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni,
Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale
senza fini di lucro.
Per
la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano
sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza
fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone
aderenti agli enti associati.
Qualora
il consiglio direttivo o i soci facciamo richiesta di affrontare
tematiche o organizzare conferenze, workshop, seminari intensivi
possiamo avvalerci di professionisti del settore.
Art.
9 Apporto dei volontari
I
volontari
sono
persone
che
per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione,
attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro
qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito
con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in
alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere
rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate
per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di
cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e
successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di
tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i
volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli
infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato,
nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
Per
la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere
inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di
lavoro dipendente, anche dei propri associati, quando ciò sia
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse
generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di
quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e
successive modificazioni.
Titolo
III Funzionamento
Art.
10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili,
Bilancio Sociale
L’esercizio
sociale si svolge dal 1°
settembre al 31 agosto di ogni anno.
Per
ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa
vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del
Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale,
dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli
oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di
bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di
perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o
la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario
e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente
statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera
veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario
dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti
dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il giorno
30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e
depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini
previsti dalla normativa vigente.
Nei
casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il
bilancio
sociale,
secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini
previsti dalla normativa stessa.
Art.
11 Informativa sociale
Il
bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il
bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e
trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati
per il tramite del sito sociale.
Se
i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate
sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli
eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo
attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo,
ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito
internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione
liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.
Art.12
Patrimonio
Il
patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Fa
parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro
incremento.
Il
patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,
entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento
dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui
all'articolo 2 del presente statuto.
E'
vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di
gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero
siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o
regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e
svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse
generale direttamente e specificamente previste dalla normativa
vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo
è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente
statuto.
Art.13
Fonti di finanziamento
Le
fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.
Art.14
Libri sociali
L'Associazione
si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa
vigente. In particolare, l’associazione deve tenere i seguenti
libri:
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso siano istituiti altri organi associativi: il libro delle adunanze e delle deliberazioni di tali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, in cui vanno iscritti tuti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.
Tutti
gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno
diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al
luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal
Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni
adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che
provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della
richiesta.
Art.15
Revisione legale dei Conti
Nei
casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve
nominare un revisore
legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti
nell’apposito registro.
Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di
cui all'articolo 24 del presente statuto, sia composto da revisori
legali iscritti nell’apposito registro.
Titolo
IV I Soci
Art.16
Adesione all'Associazione
L’associazione
non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o
di qualsiasi altra natura in relazione all’ammissione degli
associati. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone
soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza
scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che
accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle
attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze
e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione
si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni
caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Per
aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio
Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e
data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed
eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente
Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di
minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà
genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo
settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata
dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal
regolamento specifico.
Il
Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente,
o altro componente del direttivo,
a formalizzarne l'ammissione delle persone fisiche. In ogni caso,
alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni
dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento
della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta
annotazione sul libro soci.
Nel
caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve
essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento.
L'interessato
può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si
pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non
esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione
utile.
L'accoglimento
della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera
sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali
prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo
associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la
domanda di iscrizione, eleggono
domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.
La
quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un
versamento periodico vincolante a sostegno economico
dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà
o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile,
non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.
Lo
status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può
venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono
pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né
partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della
partecipazione alla vita associativa.
Le
modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della
partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente
previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da
regolamenti specifici.
Art.
17 Diritti dei soci
I
soci hanno diritto:
a)
a concorrere all'elaborazione del programma dell’Associazione,
nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa
promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento
degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
b)
ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate
al possesso della tessera sociale;
c)
a frequentare i locali dell'associazione;
d)
a partecipare alle assemblee;
e)
ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
f)
ad approvare i bilanci;
g)
ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
h)
a prendere visione dei libri sociali.
E'
garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi,
secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all’elettorato
attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il
tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli
associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento
della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti
sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto
esclusivamente all’elettorato attivo.
Tutti
i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte
degli organi sociali.
Gli
Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti
all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale
rappresentante.
Art.18
Doveri dei soci
I
soci sono tenuti:
a)
a sostenere le finalità dell’Associazione;
b)
all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni
assunte dagli organi associativi;
c)
a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli
organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli
eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività
di interesse generale richiesti dall'Associazione;
d)
ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei
confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta;
e)
a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne
all'operato degli organi statutari dell'Associazione .
Art.
19 Perdita della qualifica di associato
I
soci perdono la qualifica di associato:
a)
per dimissioni;
b)
per scioglimento volontario dell’Associazione;
c)
per decesso;
d)
per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei
requisiti richiesti dallo statuto;
e)
per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione
comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni
alle norme dell’Associazione;
L’associato
può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere
dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione
al Consiglio Direttivo.
La
dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno
associativo in corso. Competente in merito alla revoca della tessera
sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il
Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni,
il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il
provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che
delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in
occasione della prima convocazione utile.
In
caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i
loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo
comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo
versato.
Titolo
V Organi dell'Associazione
Art.
20 Organi Sociali
Sono
Organi dell'Associazione:
- L’Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
Ricorrendo
le circostanze di cui all'articolo
24 del
presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.
Art.
21 L'Assemblea Sociale
E'
il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione
degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E’
composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle
quote sociali alla data della sua convocazione.
E'
convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.
Le
convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del
giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese noto
con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.
In
via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del
quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In
via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo
Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo
richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il
Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione
dell’assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla
celebrazione entro i successivi 15 giorni.
Quale
Assemblea ordinaria:
- approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
Sia
in via ordinaria che straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.
In
tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima
convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più
uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può
tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle
disposizioni del Codice Civile.
I
soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio
mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere
titolare fino a un massimo di tre deleghe oltre alla sua. I
rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore,
hanno diritto a tre voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice
Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in
assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto
esclusivamente all’elettorato attivo.
Le
delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno
essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è
indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole
di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle
diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la
possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici.
Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con
controprova o per appello nominale.
Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano
la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i
soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che
abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.
Art.
22 Il Consiglio Direttivo
E’
eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un
massimo di 7 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi
componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate
dagli enti
giuridici associati.
I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino
all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche
sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono
rieleggibili.
Il
Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando
l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il
totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
Esso
ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:
- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell’Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.
Il
Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione,
che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via
ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria,
si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la
maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri
del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà
alla convocazione
entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i
successivi 15 giorni.
Sia
in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.
Per
la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della
maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del
giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e
dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio direttivo.
I
membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l’iscrizione nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei
termini previsti dalla normativa vigente.
Il
potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo
è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono
opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale
del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a
conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio
Direttivo si applica l’articolo 2475-ter
del
codice civile.
Art.
23 Il Presidente
E’
eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell’Associazione. Dura in
carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede
al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente
decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non
approva il bilancio d'esercizio.
Ha
la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei
terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su
specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di
straordinaria amministrazione.
Propone
al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.
Predispone
per l’Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale
bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i
ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad
altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito
dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.
Art.
24 L'Organo di Controllo
Nei
casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve
nominare un organo di controllo, anche monocratico.
Ai
componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399
del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono
essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo
2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di
controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da
almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili.
L’organo
di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con
riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento.
Esercita
inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che
l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle
linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti
del monitoraggio svolto.
L’organo
di controllo,
qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti
iscritti nell’apposito registro, esercita inoltre la revisione
legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui
all'art.31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia
nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.
I
componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie
sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Le
delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze
e delle deliberazioni dell'organo di controllo.
Titolo
VI Disposizioni varie e finali
Art.
25 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore
L'Associazione
si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli
45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive
modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete
associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui
all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di
ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello
stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche
alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa
vigente.
Una
volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti,
nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi
dell'iscrizione.
Fino
all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore
continuano
ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per
gli effetti derivanti dall’iscrizione nei Registri APS previsti
dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell’iscrizione
al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more
dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da
parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del
terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o
nazionale delle associazioni di promozione sociale.
Art.
26 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore
Per
quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto
dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto
compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative
disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di
settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide
l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Art.
27 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione
L'assemblea
dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione
dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il
quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle
modifiche statutarie.
Art.
28 Scioglimento dell'Associazione
Per
deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del
suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del
Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.
In
caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,
previo
parere positivo dell’Ufficio di
cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e
successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla
legge, ad altri Enti del Terzo Settore.
A
tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il
quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la
validità dell’Assemblea.
Norma
transitoria
Tutti
gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro
Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua
istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati
all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal
momento della sua entrata in vigore.
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